IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., recante «Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli 107 e 108; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile», ed in particolare l'art. 5, commi 3-ter e 3-quater; Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamita' naturali nelle Regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonche' ulteriori disposizioni in materia di protezione civile» ed in particolare l'art. 3; Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, recante: «Disposizioni urgenti in materia di protezione civile» ed in particolare l'art. 4, comma 2 ove e' previsto che, in coordinamento con il Ministero degli affari esteri per quanto di competenza in materia di cooperazione, si applichi la disciplina di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile; Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» ed in particolare l'art. 10; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2013, recante: «Nuova costituzione e modalita' di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile»; Tenuto conto delle ulteriori modifiche normative introdotte in materia di protezione civile dalla legge di conversione del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93; Ravvisata, pertanto, l'esigenza di assicurare, nel rispetto del rinnovato ambito di intervento affidato dalla normativa in vigore al Dipartimento della protezione civile, la direzione unitaria ed il coordinamento delle attivita' di emergenza mediante la costituzione del Comitato operativo a cui spetta il compito di stabilire gli interventi di tutte le Amministrazioni e degli enti interessati al soccorso; Decreta: Art. 1 Costituzione 1. Per le motivazioni di cui in premessa, la costituzione del Comitato operativo di cui ai commi 3-ter e 3-quater dell'art. 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, di seguito denominato Comitato, che opera presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della direzione unitaria e del coordinamento delle attivita' di emergenza, e' modificata come indicato nei successivi articoli.