IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e  s.m.i.,  recante
«Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli 107 e 108; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,  n.   401,   recante
«Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture  preposte  alle  attivita'  di  protezione  civile  e   per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa  civile»,
ed in particolare l'art. 5, commi 3-ter e 3-quater; 
  Visto il decreto-legge 4 novembre 2002,  n.  245,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  27  dicembre  2002,  n.   286,   recante
«Interventi  urgenti  a  favore  delle  popolazioni   colpite   dalle
calamita' naturali nelle Regioni Molise, Sicilia  e  Puglia,  nonche'
ulteriori  disposizioni  in  materia  di  protezione  civile»  ed  in
particolare l'art. 3; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2005,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  26  luglio  2005,   n.   152,   recante:
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  protezione  civile»  ed   in
particolare l'art. 4, comma 2 ove e' previsto che,  in  coordinamento
con il Ministero degli affari esteri  per  quanto  di  competenza  in
materia di cooperazione, si applichi la disciplina di cui all'art. 5,
della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  anche  agli   interventi
all'estero del Dipartimento della protezione civile; 
  Visto il decreto-legge 15  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  12  luglio  2012,   n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  ottobre  2013,  n.  119,   recante:
«Disposizioni urgenti in materia di  sicurezza  e  per  il  contrasto
della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile  e  di
commissariamento delle province» ed in particolare l'art. 10; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  dell'8
agosto  2013,   recante:   «Nuova   costituzione   e   modalita'   di
funzionamento del Comitato operativo della protezione civile»; 
  Tenuto conto delle  ulteriori  modifiche  normative  introdotte  in
materia di protezione civile dalla legge di  conversione  del  citato
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93; 
  Ravvisata, pertanto, l'esigenza di  assicurare,  nel  rispetto  del
rinnovato ambito di intervento affidato dalla normativa in vigore  al
Dipartimento della protezione civile, la  direzione  unitaria  ed  il
coordinamento delle attivita' di emergenza mediante  la  costituzione
del Comitato operativo a cui  spetta  il  compito  di  stabilire  gli
interventi di tutte le Amministrazioni e degli  enti  interessati  al
soccorso; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                            Costituzione 
 
  1. Per le motivazioni di  cui  in  premessa,  la  costituzione  del
Comitato operativo di cui ai commi 3-ter e 3-quater dell'art. 5,  del
decreto-legge   7   settembre   2001,   n.   343,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  9  novembre  2001,  n.  401,  di  seguito
denominato  Comitato,  che  opera  presso   il   Dipartimento   della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini
della direzione unitaria  e  del  coordinamento  delle  attivita'  di
emergenza, e' modificata come indicato nei successivi articoli.